Art. 7.
(Competenze legislative dello Stato. Ambiti e modalità di intervento).

      1. Le leggi e i regolamenti dello Stato, anche se delegati alle regioni, dispongono interventi a favore della montagna nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:

          a) Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, finalizzato alla perequazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

          b) finanziamenti e contributi, con la riserva a favore degli enti montani di quote degli interventi previsti per gli enti locali;

          c) incentivazioni e agevolazioni agli investimenti;

          d) esenzione di imposte e di tasse erariali, nonché di canoni e di tariffe;

          e) determinazione di livelli essenziali delle prestazioni;

          f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;

 

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          g) semplificazione delle procedure amministrative;

          h) decentramento dei servizi statali.

      2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme sulla concorrenza, previste dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta necessaria, dell'Unione europea.
      3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.