1. Le leggi e i regolamenti dello Stato, anche se delegati alle regioni, dispongono interventi a favore della montagna nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:
a) Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, finalizzato alla perequazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
b) finanziamenti e contributi, con la riserva a favore degli enti montani di quote degli interventi previsti per gli enti locali;
c) incentivazioni e agevolazioni agli investimenti;
d) esenzione di imposte e di tasse erariali, nonché di canoni e di tariffe;
e) determinazione di livelli essenziali delle prestazioni;
f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;
g) semplificazione delle procedure amministrative;
h) decentramento dei servizi statali.
2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme sulla concorrenza, previste dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta necessaria, dell'Unione europea.
3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.